Descrizione
Calcolo della pensione
ll criterio di calcolo della pensione dipende dalla Riforma Dini del 1995. A seguito di questa Riforma, la pensione è ora calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.
Con la Riforma Monti-Fornero, a partire dall 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il sistema contributivo: come funziona
La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per
- i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996
- i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.
Perché possano esercitare la facoltà di opzione, i lavoratori devono necessariamente avere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e, al momento dell’opzione, devono far valere un’anzianità contributiva di almeno 15 anni (di cui 5 successivi al 1995).
Per contro, questa facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.
Ai fini del calcolo contributivo si rende necessario:
- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno, opportunamente riconsiderati in base al tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall’Istat;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione (che varia in funzione dell’età del lavoratore) al momento della pensione, come riportato nella tabella:
Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2010
Età Divisori Coefficienti
57 22,627 4,419%
—
Coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2013
I divisori e i coefficienti di trasformazione, soggetti a revisione triennale, sono stati rideterminati a maggio 2012 nella misura riportata in tabella:
Coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2013
Età Divisori Coefficienti
57 23,236 4,304%
—
Il sistema retributivo: come funziona
Il sistema retributivo si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori che abbiano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
La pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi e si basa su tre elementi:
- l’anzianità contributiva: questa è data dal totale dei contributi (fino ad un massimo di 40 anni) che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che sono stati accreditati sul suo conto assicurativo, a prescindere dal fatto che questi siano obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti
- la retribuzione/reddito pensionabile: stabilita in base alla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- l’aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di 44.161 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Questo significa che, se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80%.
L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:
- Quota A: viene stabilita in base all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o più precisamente, delle 260 settimane di contribuzione che precedono la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) che precedono la data di pensionamento per i lavoratori autonomi
- Quota B: determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.
Il sistema misto: come funziona
Questo viene applicato ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e, a partire dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori che abbiano un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
Nel caso dei lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte con il sistema retributivo – per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 – e in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.
Invece nel caso dei lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995, la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo (per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011) secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo (per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012).